Aziende in crisi, più facile il concordato preventivo | Il mattino di Padova 17.09.2012

Aziende in crisi, più facile il concordato preventivo | Il mattino di Padova 17.09.2012

 

Le modifiche alla legge fallimentare effettuate dal “decreto sviluppo” (D.L. n. 83 del 22.06.2012) di recente convertito in legge (L. n. 134 del 07.08.2012) prevedono diverse misure per agevolare la gestione delle crisi aziendali, attraverso le procedure alternative al fallimento e soprattutto attraverso il concordato preventivo, visto come uno strumento che può preservare il valore dell’azienda in difficoltà, con evidente vantaggio per i creditori e per l’economia in generale.

Gli aspetti più significativi? Eccone alcuni.

Per prima cosa, non solo sono sottratti all’azione revocatoria atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, come già era in precedenza, ma anche gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente compiuti nella fase precedente, ossia dopo il semplice deposito della domanda di ammissione al concordato (art. 67 c. 3 lett.e L.F.).

Inoltre, ora l’azienda in crisi può depositare in Tribunale una domanda di ammissione al concordato preventivo (unitamente agli ultimi tre bilanci), riservandosi di presentare la vera e propria proposta, il piano e la documentazione in un momento successivo, stabilito dal giudice (tra 60 e 120 giorni, eventualmente anche prorogabili) (art. 161 c. 6 L.F.).

Ancora, nel periodo transitorio in cui l’imprenditore ha chiesto di poter accedere al concordato, depositando il relativo ricorso in Tribunale, ma la procedura non è ancora stata aperta, l’imprenditore può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ritenuti opportuni; se subentrasse invece la necessità di compiere atti di straordinaria amministrazione urgenti, l’imprenditore potrà compierli ma munendosi prima dell’autorizzazione del Tribunale. In questa fase, eventuali crediti di terzi sorti per effetto delle attività compiute dall’impresa, saranno prededucibili, ossia, in pratica, godranno della possibilità di essere soddisfatti prima di tutti gli altri crediti (art. 161 c. 6 e ss L.F.).

Da ultimo, rilevante è la nuova disposizione sulle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la data della pubblicazione del ricorso, le quali ora sono inefficaci per i creditori anteriori al concordato (art. 168 c. 3 L.F.).

Dunque l’imprenditore da un lato non dovrà necessariamente attendere la preparazione della proposta e del piano di concordato per godere dei vantaggi che derivano dal deposito del ricorso a protezione del patrimonio aziendale (in particolare il blocco di tutte le azioni esecutive), dall’altro potrà depositare domanda di concordato ma nello stesso tempo potrà compiere atti di ordinaria amministrazione o, se indispensabile, anche di straordinaria amministrazione. In tal modo si cerca di evitare che il debitore in difficoltà, una volta deciso di intraprendere la strada del concordato, interrompa l’attività imprenditoriale, con il rischio di non riuscire a preservarne il valore.

D’altro canto i terzi che lavorano con l’impresa (per esempio i fornitori) saranno incentivati a continuare, grazie al venir meno del rischio revocatoria già dal deposito della domanda di concordato ed alla prededucibilità dei crediti eventualmente sorti nel periodo transitorio.

Infine la riforma evita, almeno in parte, che nel concordato il patrimonio immobiliare venga “eroso” a causa di ipoteche giudiziali iscritte nei tre mesi antecedenti il deposito del ricorso, prassi negativa che andava ad avvantaggiare unicamente i creditori più forti, di solito le banche, a tutto nocumento dei creditori meno organizzati; prima del decreto sviluppo, solo con il fallimento era possibile in determinati casi evitare le conseguenze negative, per l’intero asse creditorio, delle ipoteche giudiziali (tramite la revocatoria), e certo questo non poteva che disincentivare il concordato rispetto al fallimento.

È evidentente pertanto lo sforzo del legislatore nel cercare di preservare il valore dell’impresa in crisi, nell’interesse non solo dell’imprenditore ma anche e principalmente di tutti creditori.

Avv. Alessandra Paci

 

 

 

 

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