Sovraindebitamento: esiste una via d’uscita

Sovraindebitamento: esiste una via d’uscita

Forse non tutti sanno che è ora in vigore un nuovo strumento che può essere molto utile per coloro che sono sommersi dai debiti.

Si tratta dei Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, regolati dalla legge n.3/2012, come modificata dal Decreto Sviluppo bis convertito in legge.

A chi si applica la normativa?

  1. a tutti coloro che hanno assunto obbligazioni per scopi personali o in ogni caso estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

  2. a coloro che hanno contratto debiti per motivi imprenditoriali o professionali, se trattasi di imprenditori non fallibili in base alla Legge Fallimentare, agricoltori, professionisti.

In ogni caso il debitore deve trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, che è uno stato di squilibrio tra gli obblighi assunti e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente rilevante difficoltà nell’adempiere le proprie obbligazioni o definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Le procedure introdotte sono tre, tutte da svolgersi sotto il controllo del tribunale:

  1. l’accordo di ristrutturazione dei debiti: il debitore propone ai propri creditori un accordo per un pagamento dilazionato o anche parziale (pur con alcuni limiti: sono esclusi i crediti impignorabili; i debiti per tributi dell’Unione Europea, per Iva e ritenute d’acconto sono solo dilazionabili; i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca non possono essere pagati meno di quanto prenderebbero senza l’accordo, ecc.); se il 60% (a valore) dei creditori accetta, l’accordo è obbligatorio per tutti;

  2. il piano del consumatore: coloro che hanno assunto obbligazioni per motivi estranei all’attività professionale o impreditoriale, possono, in alternativa all’accordo, presentare un “piano” (per un pagamento dei debiti a rate, anche a saldo e stralcio), che non deve essere approvato dai creditori ma solo dal tribunale; anche in questo caso, se il piano viene omologato, vale per tutti i creditori, sia che questi siano d’accordo sia che non lo siano;

  3. la liquidazione del patrimonio: infine tutti i debitori possono chiedere al Tribunale la liquidazione di tutti i loro beni, che verranno dunque venduti e ripartiti equamente tra i creditori ad opera di un liquidatore; questa procedura consente la completa “esdebitazione” del debitore per tutti i debiti residui non soddisfatti.

Tali strumenti, utilizzati in modo corretto, trasparente e nel rispetto della normativa, possono essere una possibile via d’uscita in situazioni di crisi difficilmente risolvibili in altro modo, sia per il debitore che dispone di un patrimonio che rischia di perdere, perchè non ha liquidità corrente sufficiente a far fronte ai diversi debiti contratti, sia per il debitore che ha poco o niente, ma spera in un futuro migliore.

 

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