D: In che senso il concordato preventivo è un mezzo per preservare la continuità aziendale?
R: Il Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012), ormai convertito in legge (L. n. 134/2012), ha innovato numerosi aspetti della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), manifestando l’evidente proposito di incentivare la soluzione delle crisi d’impresa tramite procedure diverse dal fallimento. Un particolare occhio di riguardo si nota con riferimento al concordato preventivo, che viene considerato dal nostro legislatore un mezzo utile a preservare la continuità aziendale. Interessante è la nuova norma in base alla quale le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso per il concordato preventivo sono inefficaci per i creditori anteriori al concordato stesso (art. 168 comma 3 L.F.). Tale disposizione consente in pratica che il valore degli immobili ipotecati possa essese utilizzato per il soddisfacimento di tutti i creditori, e non solamente dei creditori ipotecari. L’azienda in crisi nei cui confronti una o più banche iscrivono un’ipoteca giudiziale sulla base di decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, può evitare attraverso il concordato che il patrimonio aziendale risulti interamente destinato a soddisfare gli istituti di credito, tanto più che il decreto sviluppo consente ora di depositare una semplice domanda di concordato, con riserva di presentare la vera e propria proposta, il piano e la documentazione in un momento successivo.