Il piano attestato di risanamento previsto dall’art. 67 comma 3 lett. d) Legge Fallimentare è stato spesso usato in situazioni di crisi aziendali che richiedevano accordi e nuovi finanziamenti con gli istituti di credito, fornendo alle banche che mettevano in campo nuova liquidità in favore dell’impresa una adeguata salvaguardia dalla revocatoria fallimentare; quindi si è sempre detto che questo strumento di risoluzione delle difficoltà aziendali era adatto ad una crisi nello stadio  “iniziale”, per superare la quale era sufficiente un aiuto di parte delle banche, senza necessità di riduzioni (anche ingenti) dell’ammontare dei crediti.

Di fatto uno dei motivi che rendeva poco appetibile per i creditori accettare uno “stralcio” dei propri crediti nell’ambito del piano di risanamento era la mancanza di vantaggi fiscali.

Ora il problema può dirsi in buona parte risolto.

Infatti in primo luogo il cd. Decreto Semplificazioni Fiscali 2014 (n. 175/2014), entrato in vigore il 13 dicembre, consente la detraibilità dell’Iva, senza il limite temporale di un anno, sulla parte del credito non pagato, purchè il piano sia depositato presso il Registro delle Imprese: ecco dunque che il fornitore che accetta un pagamento parziale del proprio credito nell’ambito di un piano attestato, può di fatto “recuperare” un ulteriore importo, corrispondente all’Iva sulla parte non riscossa.

Ma non è tutto: se il piano ex art. 67 LF prevede una soddisfazione parziale dei debiti sulla base di un accordo con i creditori da cui derivino perdite sul crediti, nell’ambito di un percorso di risoluzione della crisi la cui veridicità e fattibilità siano attestate da un professionista indipendente, si può affermare che vi siano i requisiti (gli “elementi certi e precisi” di cui parla l’art. 101 c. 5 TUIR) anche per un altro importante incentivo fiscale, la deducibilità della perdita.

E’ chiaro che diventa molto più facile convincere un creditore ad accettare, per esempio, il 50% della fattura insoluta, se gli si spiega che di fatto, grazie agli aspetti fiscali indicati, se ne può rimettere in tasca circa il 75%!

Ed inoltre l’imprenditore in difficoltà con il piano attestato di risanamento può effettuare una ristrutturazione dei debiti evitando di dover passare dal Tribunale per risolvere la crisi e risparmiando tra l’altro in spese di procedura.