Il concordato preventivo prevede un iter complesso per giungere all’omologazione, con cui si chiude la procedura.
In particolare, dopo il giudizio di ammissibilità da parte del Tribunale, la fase più delicata ed importante è costituita dall’approvazione dei creditori, in quanto il concordato deve avere il consenso dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, nel caso in cui siano previste diverse classi, la maggioranza dei consensi deve essere presente nel maggior numero di classi (art. 177 c. 1 Legge Fallimentare). Come noto, si considera l’ammontare dei crediti (e non il numero dei creditori), esclusi in ogni caso i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione (art. 177 c. 2 L.F.). Il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste interrompe il procedimento di concordato ed ha come conseguenza immediata la dichiarazione di fallimento dell’impresa (art. 179 L.F.).
La legge di conversione (L. n. 134/2012) del Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012) modifica parzialmente la normativa sulle modalità di adesione alla proposta di concordato.